Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Testimonianza del denunciante come unica prova – Legittimità.

La versione dei fatti fornita dal denunciante può assumere valore di prova quando la stessa trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici osservazioni della parte non siano coordinate da alcun dato probatorio o di fatto e anzi siano resistite dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato. (Nella specie sono state ritenute attendibili e sufficienti ai fini della prova le dichiarazioni rese dall’esponente che contenevano elementi di fatto precisi, concordanti e documentalmente provati). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 17 giugno 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 maggio 2005, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 03 Maggio 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 17 Giugno 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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