Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Testimonianza del denunciante come unica prova – Ipotesi di insufficienza.

La versione dei fatti fornita dal denunziante può assumere valore di prova quando la stessa trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici asserzioni della parte non siano corroborate da alcun esempio probatorio o di fatto e, anzi, siano resistite dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato. (Nella specie è stato assolto il professionista che era stato condannato per non aver svolto l’attività difensiva sebbene non fosse stata rinvenuta alcuna procura allo svolgimento di tale attività, e l’esigua somma da questi ricevuta in acconto fosse riferibile allo svolgimento di altri incarichi professionali). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 5 ottobre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 2 giugno 2003, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 02 Giugno 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 05 Ottobre 2001
Giurisprudenza CNF

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