In caso di mancata citazione dei testimoni alla prima seduta, il C.d.O. non decade dalla indagine testimoniale, e ciò per tre distinte ragioni: perché non è prescritta alcuna forma specifica di intimazione (ed il Consiglio ha nella specie adottato quella della lettera a mano con firma di ricezione); perché la mancata citazione, ma financo l’indicazione dei testi nel decreto di citazione, non è sanzionata con la nullità; perché è prevista espressamente dall’art. 49 comma 3, R.D. n. 37/34, la possibilità che il giudizio sia rinviato ad altra seduta per mancata tempestiva citazione dei testi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 18 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Luglio 2008
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