La responsabilità disciplinare deve essere fondata sulla raggiunta prova del fatto addebitato, fermo restando che l’onere della prova è posto a carico del C.O.A. procedente – non essendo a carico dell’incolpato di dare alcuna prova contraria – e che la versione dei fatti fornita dal denunciante può assumere valore di prova quando la stessa trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali e sia esente da lacune e vizi logici. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 9 ottobre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 12 Maggio 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 09 Ottobre 2006
0 Comment