Il principio in ossequio al quale la versione dei fatti fornita dall’esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali deve ritenersi correttamente applicato quando il Consiglio territoriale abbia sottoposto ad un congruo e motivato vaglio critico il contenuto dell’esposto, trovando con motivazione logica coerenza di riscontri nella documentazione prodotta ed acquisita, anche di provenienza dell’incolpato, e nelle stesse difese di quest’ultimo, tanto più laddove, come nella specie, l’incolpato non smentisca, neghi o respinga le dichiarazioni dell’esponente né nell’ambito del procedimento disciplinare innanzi al C.d.O., né mediante l’impugnazione della decisione di tale Consiglio, poiché del tutto priva di specifiche critiche al relativo iter motivazionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 aprile 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 27 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Aprile 2009
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