Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Dichiarazioni dell’esponente – Valutazione

La prova del fatto addebitato al professionista, nel caso in cui risieda nelle sole dichiarazioni della parte esponente, può ritenersi raggiunta quando la versione dei fatti così fornita trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici osservazioni della parte non siano coordinate da alcun dato probatorio o di fatto ed anzi siano resistite dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato (nella specie, le dichiarazioni del denunziante sono state ritenute attendibili e sufficienti ai fini della prova in virtù, tra gli altri numerosi e circostanziati elementi, della qualifica soggettiva dell’esponente e della funzione di Ufficiale giudiziario svolta da quest’ultimo che, a parere del Consiglio, conferiscono all’esposto una sua ontologica attendibilità). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 17 settembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 27 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 17 Settembre 2008
Giurisprudenza CNF

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