È inammissibile la proposizione della questione di costituzionalità di una norma disciplinare eccepita davanti al C.d.O., poiché questi è un organo amministrativo e non giurisdizionale e non è abilitato a rimettere gli atti alla Corte, ove ne rilevi la non manifesta infondatezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 16 maggio 2001, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 16 Maggio 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Febbraio 1997 (censura)
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