L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta dopo cinque anni dalla consumazione del fatto, e pertanto è stata dichiarata l’estinzione del procedimento per intervenuta prescrizione). (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 190/02).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 14 Ottobre 2004 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 22 Maggio 2000 (sospensione)
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