Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza – Procedimento davanti al C.N.F. – Atti interruttivi – Effetti permanenti.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione; mentre gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la fase giurisdizionale davanti al C.N.F. hanno effetti permanenti fino alla decisione definitiva. (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 12 marzo 2003, N. 21).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 23 Giugno 2005 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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