In conformità con la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 14 dicembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 17 Settembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 14 Dicembre 2001 (sospensione)
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