Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento, la notifica della decisione stessa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Lecco, 12 maggio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. TIRALE), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 297

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 12 Maggio 2000
Giurisprudenza CNF

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