Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della suprema corte di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per dibattimento, la notifica della decisione stessa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 luglio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 17 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 15 Luglio 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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