Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione; mentre per gli atti interruttivi, verificatisi durante la fase giurisdizionale davanti al C.N.F. opera il principio dell’effetto interruttivi permanente. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la delibera di apertura del procedimento, la notifica dell’atto di citazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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