Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica del decreto di citazione, la notifica autonoma del capo di incolpazione e della decisione. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione in quanto il C.d.O. aveva aperto il procedimento ben otto anni dopo la commissione dell’illecito di carattere istantaneo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 novembre 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Novembre 2001
Giurisprudenza CNF

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