Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare; la notifica del capo di incolpazione completo; la notifica del decreto di citazione per il dibattimento; la notifica della decisione stessa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Vinatzer), sentenza del 2 giugno 1998, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 02 Giugno 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1993
Giurisprudenza CNF

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