Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica d’apertura del procedimento disciplinare e tutti gli altri atti procedurali di natura propulsiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Verona, 13 gennaio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 24 Settembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 13 Gennaio 2003
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