Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare; la notifica del capo di incolpazione completo; la notifica del decreto di citazione per il dibattimento; la notifica della decisione stessa. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione dell’azione in quanto dalla delibera di apertura del procedimento e il successivo atto avente efficacia interruttiva della prescrizione medesima erano trascorsi più di cinque anni). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 gennaio , 14 febbraio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 198

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 13 Ottobre 2001 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Febbraio 2000
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment