Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interrottivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interrottivi ad effetti istantanei : la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare; la notifica del capo di incolpazione completo; la notifica del decreto di citazione per il dibattimento; la notifica della decisione stessa. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione dell’azione in quanto dalla delibera di apertura del procedimento e il successivo atto avente efficacia interruttiva della prescrizione medesima erano trascorsi più di cinque anni). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modica, 22 aprile 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 03 Ottobre 2001 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 22 Aprile 1999
Giurisprudenza CNF

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