Attesa la natura amministrativa del procedimento di primo grado che si svolge innanzi al Consiglio dell’Ordine territoriale, l’interruzione del decorso della prescrizione dell’azione disciplinare ha carattere istantaneo, verificandosi solo per effetto dell’atto interruttivo, senza l’ulteriore effetto sospensivo fino all’esito del procedimento, che è proprio del procedimento giurisdizionale, sul quale si modella, invece, il procedimento davanti al CNF. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 207
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 29 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Ottobre 1999
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