Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione, e la conoscenza effettiva o la conoscibilità dell’atto interruttivo non rappresenta condizione per il dispiegarsi delle possibilità difensive, attenendo la causa estintiva del reato alle conseguenze derivanti dal decorso del tempo e il diritto di difesa alla possibilità di contestare il contenuto dell’accusa. (Atto interruttivo è certamente, come nel caso di specie, la citazione a giudizio). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 aprile 2001, N. 198).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Gennaio 2000 (radiazione)
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