Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza – Irrilevanza della conoscibilità ai fini della difesa.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione, e la conoscenza effettiva o la conoscibilità dell’atto interruttivo non rappresenta condizione per il dispiegarsi delle possibilità difensive, attenendo la causa estintiva del reato alle conseguenze derivanti dal decorso del tempo e il diritto di difesa alla possibilità di contestare il contenuto dell’accusa. (Atto interruttivo è certamente, come nel caso di specie, la citazione a giudizio). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 aprile 2001, N. 198).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Gennaio 2000 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment