Gli atti interruttivi della prescrizione, verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Nella specie tra un atto interruttivo e l’altro non erano mai trascorsi cinque anni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 2 giugno 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 03 Maggio 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Giugno 1997 (cancellazione)
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