Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

In conformità con la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la fase amministrativa davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione, mentre per gli atti interruttivi, verificatisi durante la fase giurisdizionale davanti al C.N.F. opera il principio dell’effetto interruttivo permanente ex art. 2945 c.c.. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione). (Nella specie è stata dichiara la prescrizione dell’azione disciplinare in considerazione del fatto che non sussiste alcun obbligo di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale, e che nessun atto interruttivo era stato compiuto nel termine di cinque anni dalla apertura del procedimento disciplinare medesimo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 2 luglio 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 223

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 14 Luglio 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 02 Luglio 1999
Giurisprudenza CNF

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