In conformità con il disposto della Suprema corte di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento, la delibera della decisione stessa).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 18 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 57
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 18 Maggio 2001 (sospensione)
0 Comment