Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Secondo la consolidata interpretazione delle regole sulla prescrizione dell’azione disciplinare, l’effetto estintivo si verifica allorché siano decorsi cinque anni dalla commissione del fatto che integri una violazione deontologica di carattere istantaneo. Nel procedimento davanti al C.d.O. territoriale la prescrizione è interrotta soltanto dagli atti notificati all’incolpato, i quali hanno efficacia interruttiva istantanea, nel senso che dalla data di ciascun atto comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale. Deve pertanto ritenersi prescritta l’azione disciplinare, qualora tra la notificazione della deliberazione di apertura del procedimento (29 settembre 1994) e la notificazione del decreto di citazione (25 febbraio 2000) sia trascorso un tempo maggiore dei cinque anni, laddove le iniziative intermedie del Consiglio locale (deliberazioni di rinvio a giudizio) non siano state notificate o comunque portate a conoscenza dell’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 maggio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 189

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 28 Dicembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Maggio 2000
Giurisprudenza CNF

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