Coerentemente con l’esigenza, rinveniente dai principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, che il procedimento promosso dal CdO dell’Ordine trovi la sua definizione entro un congruo limite di tempo, la prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare ex art. 51 l.p. deve ritenersi soggetta ad interruzione con effetti istantanei, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2945, co.1 c.c., sicché dal verificarsi di ciascun atto interruttivo comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Costituiscono atti interruttivi ad effetti istantanei l’atto di apertura del procedimento disciplinare e tutti gli atti di natura propulsiva, probatoria o decisoria assunti (secondo il modello dell’art. 160 c.p.), quali la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 29 Maggio 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Dicembre 2002
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