In conformità con la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare; la notifica del capo di incolpazione completo; la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione). (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 9 luglio 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 17 maggio 2000, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 17 Maggio 2000 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 09 Luglio 1999 (cancellazione)
0 Comment