Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei.

Il procedimento disciplinare promosso dal C.d.O. nei confronti dell’avvocato ha natura di procedimento amministrativo, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è soggetto ad interruzione, con effetti istantanei, per effetto non soltanto dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva, probatoria – quali, ad esempio, l’interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento – o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 c.p., nonché, stante la specialità della materia, di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, ancorché diretti non a riconoscere il diritto, ma a contestarlo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 gennaio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 107

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 11 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Gennaio 2004
Giurisprudenza CNF

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