Per l’adozione delle decisione disciplinare in caso di parità di voti deve applicarsi, ex art. 51 r.d. n. 37/1934, l’art. 527 c.p.p. per il quale il presidente deve votare per ultimo e in caso di parità il suo voto non vale doppio ma prevale la soluzione più favorevole all’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nicosia, 4 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel.RUGGERINI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 20 Settembre 2000 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Nicosia, delibera del 04 Febbraio 1997
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