In difetto di espressa previsione, l’omessa lettura del dispositivo in udienza non determina la nullità né costituisce irritualità del procedimento, essendo le decisioni del C.d.O. pubblicate mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria. L’art. 51 del R.D. n. 37/1934 si limita a prescrivere che, chiusa la discussione, il Consiglio deliberi fuori della presenza dell’incolpato e del difensore, senza pertanto richiedere l’immediatezza della camera di consiglio, la quale ben può essere tenuta anche in data successiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 30 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 02 Dicembre 2008
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