L’omessa comunicazione al P.M. della delibera di apertura del procedimento disciplinare è irrilevante e non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio in quanto l’intervento del P.M. è obbligatorio soltanto nei procedimenti davanti al C.N.F. e nei casi previsti dagli articoli 62 e 65 r.d. n. 37/34. Nella specie, comunque, al P.M. era stata notificata la citazione a giudizio dell’incolpato consentendogli, pertanto, di intervenire). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 15 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 15 Gennaio 1999
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