Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisprudenziale pertanto è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale degli art. 34 e 40 r.d.l. n. 1578/33, per preteso contrasto con l’art. 25 della cost. poiché il consiglio dell’ordine, nella esplicazione del suo potere disciplinare, svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense per la tutela degli interessi della classe professionale medesima. Deve altresì, essere dichiarata manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale per presunta violazione del diritto di difesa dell’intero procedimento disciplinare in quanto in esso i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F.. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 17 Novembre 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 17 Novembre 1999
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