Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale, è quindi manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di difesa del procedimento disciplinare, in quanto in esso i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, le formalità della citazione, il termine di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F. Pertanto non sussiste violazione del diritto di difesa e conseguente incompatibilità per i consiglieri già intervenuti nella delibera di rinvio a giudizio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 9 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 17 Gennaio 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 09 Luglio 2000 (avvertimento)
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