Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Questione di legittimità costituzionale della procedura disciplinare per violazione del diritto di difesa – Manifesta infondatezza.

Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale; pertanto è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, in quanto in esso i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, il termine di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F.. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 dicembre 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 211

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Dicembre 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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