Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale; pertanto è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, in quanto in esso i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, il termine di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F.. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 dicembre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 211
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Dicembre 2000 (sospensione)
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