Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa Provvedimento del C.d.O. – Revoca – Ammissibilità – Preventivo ricorso al C.N.F. – Revoca – Inammissibilità.

Il provvedimento disciplinare emesso dal C.d.O., avente natura amministrativa, è atto revocabile da parte del C.d.O. che valuti l’opportunità della revoca; ma il consiglio dell’ordine non può più esercitare il potere di revoca quando avverso il provvedimento in questione sia stato proposto e rigettato il ricorso al C.N.F., quale che siano state le motivazioni giuridiche che abbiano determinato la reiezione del gravame. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 25 Gennaio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Novembre 1995
Giurisprudenza CNF

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