Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa ed è regolato dalla legge professionale e in supplenza dalle norme del codice di procedura civile mentre le norme del c.p.p. sono applicabili solo se richiamate dalla legge professionale stessa. Pertanto, le esigenze di partecipazione e difesa sono garantite dall’articolo 45 r.d.l. n. 1578/33 e 47 r.d. n. 37/34, che prevedono la possibilità per il professionista imputato di essere sentito nelle sue discolpe con un termine non inferite a 10 giorni, e la necessità di comunicare all’interessato l’avvio dell’indagine disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 14 Aprile 1999 (radiazione)
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