Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Composizione del collegio giudicante – Variazione del giudice tra la fase istruttoria e la fase dibattimentale – Irrilevanza – Rispetto del quorum stabilito per legge – Necessità.

Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e come tale ad esso non si applica il principio dell’invariabilità del collegio giudicante pertanto il mutamento della composizione collegiale effettuata nel corso del procedimento non determina la nullità della decisione resa dall’organo disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 219

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 19 Novembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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