Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Composizione collegio giudicante – Variazione del giudice tra la fase istruttoria e la dibattimentale – Irrilevanza – Rispetto del quorum stabilito per legge – Necessità.

Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e pertanto ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice tra la fase istruttoria e quella dibattimentale, essendo sufficiente, per la validità del procedimento, che del collegio giudicante facciano sempre parte, in tutte le fasi del provvedimento, consiglieri in numero corrispondente al quorum stabilito dalla legge. Il C.d.O. infatti, non è un collegio perfetto, e quindi per la validità delle sue decisioni è sufficiente, ex art. 43 r.d.l. n. 37/1934, la presenza della maggioranza dei suoi componenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 settembre 2004, n. 214

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 30 Settembre 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 01 Dicembre 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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