Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa.

E’ principio, peraltro più volte affermato dalla suprema corte di Cassazione, che i consigli territoriali, anche quando operano in materia disciplinare esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali. I consigli locali, infatti, svolgono i loro compiti nei confronti dei professionisti che formano l’ordine forense, quindi all’interno del gruppo che essi costituiscono per la tutela della classe professionale. Tale funzione è, pertanto, manifestazione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si istaura con l’appartenenza all’ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che si intende perseguire. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 15 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 161

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 12 Luglio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 15 Aprile 2003
Giurisprudenza CNF

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