La mancata convocazione dell’interessato a chiarimenti prima dell’apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento e del relativo provvedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell’attività del Consiglio anteriore all’apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedimentali previste per la fase successiva. (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. di Bassano del Grappa, 20 gennaio 2011).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 30 Gennaio 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 20 Gennaio 2011
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