L’incolpato deve essere prosciolto qualora non possa dirsi raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della conoscenza dell’esposto e della conseguente richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio dell’Ordine. (Nella specie, l’ufficiale giudiziario aveva rilasciato, stante l’assenza, l’avviso al destinatario della compiuta giacenza, che tuttavia si palesava del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell’atto, come l’indicazione dei motivi eventualmente impeditivi dell’avvenuto effettivo rilascio del prescritto avviso ed ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta “compiuta” la “giacenza” del plico presso l”ufficio postale a disposizione del destinatario per il ritiro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 14 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 181
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 27 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 14 Maggio 2009
0 Comment