In quanto adempimento non necessario, la mancata comunicazione al difensore delle udienze fissate nell’ambito del procedimento disciplinare non determina la nullità della decisione, l’esercizio del diritto di difesa trovando compiuta ed adeguata attuazione e tutela con la sola comunicazione della citazione a comparire all’inquisito, in considerazione della sua qualità e della legittimazione all’autodifesa, anche nell’ipotesi in cui egli intenda farsi assistere da un difensore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 25 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 25 Maggio 2007
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