L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. dell’Ordine nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentato. In ogni caso, non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio l’asserita impossibilità, per altro impegno professionale, di partecipare all’udienza, ove l’impegno dinanzi al C.d.O. sia precedente e conosciuto prima ancora della assunzione della difesa da parte del professionista incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 23 giugno 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 91
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 21 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 23 Giugno 2008
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