Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancata comparizione dell’incolpato -Impedimento – Assolutezza

Costituisce ius receptum che l’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente in presenza di un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non provi che l’impedimento a comparire sia assoluto. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto immune da censure la valutazione compiuta dal C.d.O., che ha ritenuto ingiustificata la mancata presenza dell’interessata alla disposta convocazione sul presupposto della insufficienza della certificazione medica prodotta lo stesso giorno previsto per la convocazione, apparendo detta certificazione ictu oculi del tutto generica e sommaria e, comunque, tale da non attestare l’assolutezza dell’impedimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 12 marzo 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BORSACCHI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 214

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 13 Dicembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 12 Marzo 2010
Giurisprudenza CNF

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