Ai fini del rinvio dell’udienza del procedimento disciplinare per impedimento del professionista, la sia pur certificata sindrome gastroenterica che l’incolpato alleghi ai fini della impossibilità a comparire non può ritenersi patologia idonea ad integrare un impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza fissata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 11 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 27 Marzo 2008
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