Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancanza di prova certa – Assoluzione.

Qualora sul comportamento oggetto del procedimento disciplinare non vi siano prove certe o le prove offerte risultino contradditorie, la decisione del C.d.O. territoriale è suscettibile di esser revisionata dal C.N.F. in favore dell’incolpato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 23 ottobre 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. FLORIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 18 Maggio 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 23 Ottobre 2007
Giurisprudenza CNF

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