Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Invito a prendere visione dell’esposto ed a fornire eventuali chiarimenti – Atto meramente interno – Natura accertativa – Carattere decisorio – Esclusione – Impugnazione – Manifesta inammissibilità

È manifestamente inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione con la quale il C.d.O., inviti il professionista a prendere visione dell’esposto ed a fornire eventuali chiarimenti utili ad orientare la valutazione del Consiglio in funzione prodromica di una possibile futura formale contestazione di addebiti ossia dell’avvio di un eventuale procedimento disciplinare, trattandosi di atto meramente interno di natura conoscitivo/accertativo e privo del tutto di carattere decisorio, come tale non sussumibile tra le “decisioni” cui l’art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 fa riferimento al fine di individuare gli atti ricorribili davanti al C.N.F. (Nella specie, l’invito del C.O.A. conteneva la specificazione che lo stesso aveva soltanto aperto “un incarto disciplinare” e non un “procedimento” disciplinare, al fine di rendere inequivoco che si trattava ancora di una fase anteriore all’apertura del procedimento disciplinare), (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 14 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 154

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 14 Novembre 2009
Giurisprudenza CNF

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