Ai sensi dell’art. 48 del r.d. n. 37/34, la citazione notificata all’incolpato deve contenere, fra l’altro, “la menzione circostanziata degli addebiti”. La contestazione formale e precisa degli addebiti, invero, costituisce requisito indispensabile della citazione e la sua mancanza comporta nullità assoluta dell’intero procedimento disciplinare, in quanto determina violazione del diritto di difesa.
Benché la nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità si configuri solo quando vi sia assoluta incertezza sui fatti contestati, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese, la nullità va invece esclusa qualora la contestazione sia tale per cui, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Nella specie, il capo di incolpazione si limitava a richiamare per sommi capi il contenuto precettivo generale e astratto dei doveri di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, anziché descrivere, sia pur sommariamente, i fatti ed i comportamenti del singolo professionista che quel contenuto percettivo avesse in concreto violato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 22 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 27 Maggio 2009
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