Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Imputazione penale – Pedissequa incolpazione – Sopravvenuta decisione penale che riqualifica condotta addebitata – Integrazione o modificazione contestazione disciplinare – Necessità.

Al fine di assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio ed un giusto procedimento, il Consiglio territoriale, allorché apra il procedimento disciplinare per un’ipotesi criminosa riproducendo pedissequamente la imputazione penale, è tenuto alla integrazione o alla modifica della contestazione disciplinare sulla scorta della decisione penale nel frattempo intervenuta, qualora questa ricostruisca o anche qualifichi diversamente la condotta addebitata all’incolpato. (Nella specie, la originaria contestazione disciplinare del C.d.O. era rimasta ancorata alla richiesta di rinvio a giudizio dell’incolpato per il reato di calunnia, mentre dal successivo giudicato penale, era risultato che la condotta materiale del medesimo, integrata da talune espressioni della comparsa di costituzione, configurasse non il reato di calunnia ma il diverso reato di diffamazione, peraltro non perseguibile per l’esimente ex art. 598 c.p.). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 16 novembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. LANZARA), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 248

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 30 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 16 Novembre 2006
Giurisprudenza CNF

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