In tema di prescrizione dell’azione disciplinare disciplinata dall’art. 51, R.d.l. n. 1578/1933, l’ipotesi in cui il procedimento tragga origine da fatti punibili solo in sede disciplinare per la violazione di norme del Codice Deontologico va distinto dal caso in cui il procedimento – obbligatorio ai sensi dell’art. 44 L.P. – si svolga in relazione a fatti che costituiscano reato e per i quali sia stata promossa un’azione penale. Invero, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda esso non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale è irrevocabile, non rilevando il tempo trascorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del processo penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 12 luglio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 12 Luglio 2007 (sospensione)
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