Non determina la nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 giugno 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 13 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 2003 (avvertimento)
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